Art. 19. Finalita' 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa. 2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.