Art. 19.
Finalita'
1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di
tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali
i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari,
nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita'
comparativa.
2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.