Art. 20.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende:
    a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,
in   qualsiasi  modo,  nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale,
industriale,  artigianale o professionale allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi;
    b)  per  pubblicita'  ingannevole:  qualsiasi  pubblicita' che in
qualunque  modo,  compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre
in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
essa  raggiunge  e  che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare  il  loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;
    c)   per   pubblicita'  comparativa:  qualsiasi  pubblicita'  che
identifica  in  modo  esplicito  o  implicito un concorrente o beni o
servizi offerti da un concorrente;
    d)  per  operatore  pubblicitario:  il  committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione  di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio  pubblicitario  e'  diffuso  ovvero  il  responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.