Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,
gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i
diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.