Art. 22
Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o
circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera
c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione
della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono
suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia
ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale
si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se
del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei
beni e servizi.