Art. 23.
                    Trasparenza della pubblicita'

  1.  La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa deve essere distinguibile dalle
altre  forme  di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di
evidente percezione.
  2.  I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati
solo  se  accompagnati  dalla  precisazione  del  contenuto  e  delle
modalita'  della  garanzia  offerta. Quando la brevita' del messaggio
pubblicitario   non   consente   di   riportare   integralmente  tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un   testo  facilmente  conoscibile  dal  consumatore  in  cui  siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
  3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.