Art. 26
               Tutela amministrativa e giurisdizionale

  1.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo  10  della  legge  10  ottobre 1990, n. 287, di seguito
chiamata  Autorita'  nella presente sezione, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
  2.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  ed
organizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere  all'Autorita'  che  siano  inibiti  gli atti di pubblicita'
ingannevole  o  di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi
della  presente  sezione, che sia inibita la loro continuazione e che
ne siano eliminati gli effetti.
  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  con  provvedimento  motivato  la
sospensione   provvisoria   della  pubblicita'  ingannevole  o  della
pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita,  in caso di particolare
urgenza.   In   ogni   caso,   comunica  l'apertura  dell'istruttoria
all'operatore  pubblicitario  e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario  ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita'
puo'   inoltre  richiedere  all'operatore  pubblicitario,  ovvero  al
proprietario  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di
esibire  copia  del  messaggio  pubblicitario  ritenuto ingannevole o
illecito,  anche  avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti  dall'articolo  14,  commi  2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
  4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca
prove  sull'esattezza  materiale  dei  dati  di fatto contenuti nella
pubblicita'  se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  interessi legittimi
dell'operatore   pubblicitario  e  di  qualsiasi  altra  parte  nella
procedura,  tale  esigenza  risulti giustificata, date le circostanze
del  caso  specifico.  Se  tale  prova  e'  omessa  o  viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
  5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso
attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via
radiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione,
l'Autorita',  prima  di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
  6.  L'Autorita'  provvede  con  decisione  motivata.  Se ritiene la
pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio di pubblicita' comparativa
illecito  accoglie  il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora
portata  a  conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'
iniziata.  Con  la  decisione di accoglimento puo' essere disposta la
pubblicazione   della   pronuncia,   anche   per  estratto,  nonche',
eventualmente,  di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'
comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
  7.  Con  la  decisione  che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone
inoltre  l'applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata
della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di
cui  agli  articoli  5  e  6  la sanzione non puo' essere inferiore a
25.000 euro.
  8.  Nei  casi  riguardanti  messaggi  pubblicitari  inseriti  sulle
confezioni  di  prodotti,  l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati  nei  commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
  9.  La  procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  in  modo  da  garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
  10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,  l'Autorita' applica una
sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei
casi   di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la
sospensione  dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
  11.  In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di  fornire  le
informazioni  o  la  documentazione  di  cui  al comma 3, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 euro a 40.000 euro.
  12.   I   ricorsi  avverso  le  decisioni  adottate  dall'Autorita'
rientrano  nella  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni
del   presente  decreto  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26,
27,  28  e  29  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente  articolo  deve  essere effettuato entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento dell'Autorita'.
  13.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con provvedimento
amministrativo,  preordinato  anche  alla  verifica del carattere non
ingannevole  della  stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa,  la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni  e  organizzazioni  e' esperibile in via giurisdizionale
con   ricorso   al   giudice   amministrativo   avverso  il  predetto
provvedimento.
  14.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita'
comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della
disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n.  633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
 
          Note all'art. 26:
              -  Il testo dell'articoli 10 e 14, commi 2, 3 e 4 della
          legge  10 ottobre  1990  n, 287 - Norme per la tutela della
          concorrenza  e  del  mercato,  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 ottobre 1990 n 240), il seguente:
              "Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato).  -  1. E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
              2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  autorita'  nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
          sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
          interessati  la  piena  conoscenza degli atti istrutton, il
          contraddittorio e la verbalizzazione.
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
          dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
              7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
          della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.".
              "Art. 14 (Istruttoria). - 1. (Omissis).
              2.  L'Autorita'  puo'  in ogni momento dell'istruttoria
          richiedere  alle  imprese,  enti  o persone che ne siano in
          possesso,  di  fornire  informazioni e di esibire documenti
          utili  ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
          di  controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  altri organi
          dello  Stato;  disporre  perizie  e  analisi  economiche  e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
              3.   Tutte   le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  le  imprese  oggetto  di  istruttoria da parte
          dell'Autorita'  sono  tutelati  dal segreto d'ufficio anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
              4.  I  funzionari  dell'Autorita'  nell'esercizio delle
          loro  funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
          dal segreto d'ufficio.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Miistri
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O.) e' il seguente:
              "17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          iielli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.".
              Si  riporta  il etsto degli artt. 26, 27, 28 e 29 della
          l. n. 689 del 1981:
              "Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
          - L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato
          la   sanzione   pecuniaria   puo'  disporre,  su  richiesta
          dell'interessato  che  si  trovi  in  condizioni economiche
          disagiate,  che  la  sanzione medesima venga pagata in rate
          mensili  da  tre  a  trenta;  ciascuna rata non puo' essere
          inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo'
          essere estinto mediante un unico pagamento.
              Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il
          termine     fissato     dall'autorita'     giudiziaria    o
          amministrativa,  l'obbligato  e'  tenuto  al  pagamento del
          residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione.".
              "Art.  27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
          nell'ultimo  comma  dell'art.  22,  decorso  inutilmente il
          termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
          l'ordinanza-ingiunzione   procede  alla  riscossione  delle
          somme  dovute  in  base alle norme previste per la esazione
          delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
          di  fmanza  che  lo  da'  in  carico  all'esattore  per  la
          riscossione  in  unica  soluzione,  senza l'obbligo del non
          riscosso come riscosso.
              E'  competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
              Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
          ridotta  del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non
          superiore   al  2%  delle  somme  riscosse,  effettuano  il
          versamento   delle   somme   medesime  ai  destinatari  dei
          proventi.
              Le  regioni  possono  avvalersi  anche  delle procedure
          previste  per  la  riscossione delle proprie entrate. Se la
          somma  e'  dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
          penale  di  condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla
          riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle
          spese  processuali.  Salvo quanto previsto nell'art. 26, in
          caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata
          di un decmio per ogni semestre a decorrere da quello in cui
          la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
          ruolo  e'  trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
          gli  interessi  eventualmente  previsti  dalle disposizioni
          vigenti.
              Le  disposizioni relative alla competenza dell'esattore
          si  applicano  fino alla riforma del sistema di riscossione
          delle imposte dirette.".
              "Art.  28  (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le
          somme  dovute  per  le  violazioni  indicate dalla presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione.
              L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata dalle
          norme del codice civile.".
              "Art.  29 (Devoluzione dei proventi) - I proventi delle
          sanzioni  sono  devoluti  agli  enti  a cui era attribuito,
          secondo  le  leggi  anteriori,  l'ammontare  della  multa o
          dell'ammenda.
              Il  provento  delle sanzioni per le violazioni previste
          dalla  legge  20 giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
          trasporto  merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti
          dal  terzo  comma  dell'art.  17  i  proventi spettano alle
          regioni.
              Continuano  ad  applicarsi,  se  previsti, i criteri di
          ripartizione  attualmente  vigenti.  Sono  tuttavia escluse
          dalla  ripartizione  le  autorita'  competenti  ad  emanare
          l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  la  quota  loro
          spettante  e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
          proporzione attribuita a ciascuno di essi".
              - L'art. 2598 del codice civile, e' il seguente:
              "Art.  2598  (Atti  di  concorrenza  sleale) - Ferme le
          disposizioni  che concernono la tutela dei segni distintivi
          e  dei  diritti  di  brevetto,  compie  atti di concorrenza
          sleale chiunque:
                1)  usa  nomi  o  segni  distintivi idonei a produrre
          confusione   con   i   nomi   o   con  i  segni  distintivi
          legittimamente  usati  da  altri,  o  imita  servilmente  i
          prodotti  di  un  concorrente, o compie con qualsiasi altro
          mezzo  atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
          l'attivita' di un concorrente;
                2)  diffonde  notizie  e apprezzamenti sui prodotti e
          sull'attivita'  di  un concorrente, idonei a determinare il
          discredito   o   si  appropria  di  pregi  dei  prodotti  o
          dell'impresa di un concorrente;
                3)  si  vale  direttamente  o  indirettamente di ogni
          altro  mezzo  non  conforme  ai  principi della correttezza
          professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".
              -  La  legge 22 aprile 1941 n. 633 recante: "Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti concessi al suo
          esercizi"  e' pubblciata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166.
              -  Il  decreto  legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30,
          recante:  "Codice  della  proprieta'  industriale,  a norma
          dell'art.  15  della  legge  12 dicembre  2002,  n. 273" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
          S.O.