Art. 26 Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorita' nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorita' che siano inibiti gli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 6. L'Autorita' provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicita' non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia' iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti. 7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a 25.000 euro. 8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 9. La procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'. 13. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Note all'art. 26: - Il testo dell'articoli 10 e 14, commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990 n, 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990 n 240), il seguente: "Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita', con sede in Roma. 2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita' provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita'. 3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. 4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istrutton, il contraddittorio e la verbalizzazione. 6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri dell'Autorita'.". "Art. 14 (Istruttoria). - 1. (Omissis). 2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Miistri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) e' il seguente: "17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi iielli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.". Si riporta il etsto degli artt. 26, 27, 28 e 29 della l. n. 689 del 1981: "Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria). - L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione.". "Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di fmanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decmio per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.". "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.". "Art. 29 (Devoluzione dei proventi) - I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi". - L'art. 2598 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale) - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita' di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda". - La legge 22 aprile 1941 n. 633 recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizi" e' pubblciata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.