Art. 23. 
 
                 Attivita' in regime di stabilimento 
 
  1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime
di  stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica,  da  parte   di
un'impresa avente la  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,  e'
subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita'  di
vigilanza di tale  Stato,  delle  informazioni  e  degli  adempimenti
previsti  dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.   Se
l'impresa si propone di assumere rischi  concernenti  l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  la  comunicazione
include  la  dichiarazione   che   l'impresa   e'   divenuta   membro
dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada. 
  2. Il rappresentante generale della  sede  secondaria  deve  essere
munito di un mandato comprendente espressamente  anche  i  poteri  di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a  tutte  le  autorita'
della Repubblica, nonche' quello  di  concludere  e  sottoscrivere  i
contratti e gli altri atti relativi  alle  attivita'  esercitate  nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante  generale  deve  avere
domicilio   all'indirizzo   della   sede   secondaria.   Qualora   la
rappresentanza sia conferita ad una persona  giuridica,  questa  deve
avere la sede legale nel territorio della Repubblica  e  deve  a  sua
volta designare come proprio rappresentante una  persona  fisica  che
abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente
i medesimi poteri. 
  3. Nel termine di trenta giorni dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione l'ISVAP indica all'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro di origine la normativa, giustificata  da  motivi  d'interesse
generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. 
  4. L'impresa puo'  insediare  la  sede  secondaria  e  dare  inizio
all'attivita' nel territorio della  Repubblica  dal  momento  in  cui
riceve  dall'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  di  origine   la
comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla  scadenza
del termine di cui al comma 3. 
  5.  L'impresa,  qualora   intenda   modificare   la   comunicazione
effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di  mettere
in  atto  quanto  comunicato.  L'ISVAP  valuta  la  rilevanza   delle
informazioni ricevute in relazione alla  permanenza  dei  presupposti
che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e,  se  del
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato.