Art. 24. 
 
            Attivita' in regime di prestazione di servizi 
 
  1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami  danni,  in
regime di liberta' di prestazione di  servizi  nel  territorio  della
Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP,  da  parte
dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Se   l'impresa   si   propone   di   assumere   rischi    concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e   dei   natanti,   la
comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo  del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una  dichiarazione  che
l'impresa  e'  divenuta  membro  dell'Ufficio  centrale  italiano   e
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. 
  2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in  cui  l'ISVAP
attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza
dello Stato di origine di cui al comma 1. 
  3.  L'impresa  comunica  all'ISVAP,   attraverso   l'autorita'   di
vigilanza dello Stato membro d'origine,  ogni  modifica  che  intende
apportare alla  comunicazione  per  l'accesso  nel  territorio  della
Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
  4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di liberta'  di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non
puo' avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o  di  qualsiasi  altra
presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da  personale  dipendente,  o
tramite  una  persona  indipendente,  ma  incaricata  di   agire   in
permanenza per conto dell'impresa stessa.