Art. 25. 
 
             Rappresentante per la gestione dei sinistri 
 
  1.  L'impresa,  qualora  intenda  operare  nel   territorio   della
Repubblica in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi  per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti,  nomina  un
rappresentante  incaricato  della  gestione  dei  sinistri  e   della
liquidazione dei relativi  risarcimenti.  Al  rappresentante  possono
essere indirizzate le richieste di risarcimento da  parte  dei  terzi
aventi diritto. 
  2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica
e  non  puo'  svolgere  per  conto  dell'impresa  attivita'   diretta
all'acquisizione di contratti di assicurazione. 
  3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato  comprendente
espressamente i poteri  di  rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e
davanti a tutte  le  autorita'  competenti  per  quanto  riguarda  le
richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza
e la validita' dei contratti  stipulati  dall'impresa  in  regime  di
liberta' di prestazione di servizi. 
  4. Le funzioni del rappresentante  per  la  gestione  dei  sinistri
possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale. 
  5. Le generalita' e l'indirizzo del  rappresentante  sono  indicati
nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.