Art. 18.
                 (Modifiche alla disciplina relativa
                      alla revisione dei conti)
   1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  116, comma 2, dopo la parola: "156," e' inserita
la seguente: "160";
   b) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
   "Art.   159.   -  (Conferimento  e  revoca  dell'incarico).  -  1.
L'assemblea,  in  occasione  dell'approvazione  del  bilancio o della
convocazione  annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma,
del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di
esercizio  e  del  bilancio  consolidato ad una societa' di revisione
iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone
il compenso, previo parere del collegio sindacale.
   2.  L'assemblea  revoca  l'incarico,  previo parere dell'organo di
controllo,    quando    ricorra   una   giusta   causa,   provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione
secondo  le modalita' di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa
di  revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili
o  a  procedure  di  revisione.  Le  funzioni  di controllo contabile
continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando
la  deliberazione  di  conferimento  dell'incarico  non  sia divenuta
efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.
   3.   Alle   deliberazioni  previste  dai  commi  1  e  2  adottate
dall'assemblea  delle  societa'  in accomandita per azioni con azioni
quotate  in  mercati  regolamentati  si  applica  l'articolo 2459 del
codice civile.
   4.  L'incarico  ha durata di sei esercizi, e' rinnovabile una sola
volta  e  non  puo'  essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre
anni  dalla  data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il
responsabile   della  revisione  deve  essere  sostituito  con  altro
soggetto.
   5.  Le  deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla
CONSOB  entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La
CONSOB,   entro   venti   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
deliberazione    di   conferimento   dell'incarico,   puo'   vietarne
l'esecuzione   qualora   accerti   l'esistenza   di   una   causa  di
incompatibilita',  ovvero  qualora  rilevi  che  la  societa'  cui e'
affidato  l'incarico  non  e'  tecnicamente idonea ad esercitarlo, in
relazione  alla  sua  organizzazione ovvero al numero degli incarichi
gia'  assunti.  Entro  venti  giorni  dalla data di ricevimento della
deliberazione di revoca, la CONSOB puo' vietarne l'esecuzione qualora
rilevi   la  mancanza  di  una  giusta  causa.  Le  deliberazioni  di
conferimento  e  di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza
dei  termini  di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo,
qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.
   6.   La  CONSOB  dispone  d'ufficio  la  revoca  dell'incarico  di
revisione  contabile  qualora  rilevi  una  causa di incompatibilita'
ovvero  qualora  siano  state  accertate  gravi  irregolarita'  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  revisione,  anche  in  relazione  ai
principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162,
comma  2,  lettera  a). Il provvedimento di revoca e' notificato alla
societa'  di  revisione  e  comunicato  immediatamente  alla societa'
interessata,  con  l'invito  alla  societa'  medesima a deliberare il
conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione, secondo le
disposizioni   del  comma  1,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  della  comunicazione.  Qualora  la deliberazione non sia
adottata   entro  tale  termine,  la  CONSOB  provvede  d'ufficio  al
conferimento  dell'incarico  entro  trenta  giorni.  Le  funzioni  di
controllo  contabile  continuano  ad essere esercitate dalla societa'
revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico
non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
   7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
   a)  i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per
l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non
puo'  comunque  essere  subordinata  ad  alcuna  condizione  relativa
all'esito  della  revisione,  ne' la misura di esso puo' dipendere in
alcun  modo  dalla  prestazione  di servizi aggiuntivi da parte della
societa' di revisione;
   b)  la  documentazione  da  inviare  unitamente alle deliberazioni
previste dai commi 1 e 2, le modalita' e i termini di trasmissione;
   c) le modalita' e i termini per l'adozione e la comunicazione agli
interessati dei provvedimenti da essa assunti;
   d)  i  termini  entro  i  quali  gli amministratori o i membri del
consiglio  di gestione depositano presso il registro delle imprese le
deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
   8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile";
   c) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
   "1.  Al  fine  di  assicurare  l'indipendenza della societa' e del
responsabile  della revisione, l'incarico non puo' essere conferito a
societa'  di  revisione  che  si  trovino  in una delle situazioni di
incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB.
   1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB
individua   altresi'   i  criteri  per  stabilire  l'appartenenza  di
un'entita'  alla  rete di una societa' di revisione, costituita dalla
struttura  piu'  ampia  cui  appartiene  la  societa' stessa e che si
avvale  della  medesima  denominazione  o attraverso la quale vengono
condivise  risorse professionali, e comprendente comunque le societa'
che  controllano  la  societa'  di revisione, le societa' che sono da
essa  controllate,  ad  essa collegate o sottoposte con essa a comune
controllo;   determina  le  caratteristiche  degli  incarichi  e  dei
rapporti  che  possono compromettere l'indipendenza della societa' di
revisione;  stabilisce  le  forme  di pubblicita' dei compensi che la
societa'  di  revisione e le entita' appartenenti alla sua rete hanno
percepito,  distintamente,  per  incarichi  di  revisione  e  per  la
prestazione  di  altri  servizi,  indicati per tipo o categoria. Puo'
stabilire  altresi'  prescrizioni  e  raccomandazioni,  rivolte  alle
societa'   di  revisione,  per  prevenire  la  possibilita'  che  gli
azionisti  di  queste  o  delle  entita'  appartenenti alla loro rete
nonche'   i   soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio
dell'attivita'   di   revisione   in   modo   tale  da  compromettere
l'indipendenza e l'obiettivita' delle persone che la effettuano.
   1-ter.  La  societa'  di  revisione e le entita' appartenenti alla
rete  della  medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli
organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione stessa
e  delle  societa'  da  essa  controllate, ad essa collegate o che la
controllano  o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire
alcuno dei seguenti servizi alla societa' che ha conferito l'incarico
di revisione e alle societa' da essa controllate o che la controllano
o sono sottoposte a comune controllo:
   a)  tenuta  dei  libri  contabili  e  altri  servizi relativi alle
registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
   b)   progettazione   e   realizzazione   dei  sistemi  informativi
contabili;
   c)  servizi  di  valutazione  e  stima  ed emissione di pareri pro
veritate;
   d) servizi attuariali;
   e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
   f)  consulenza  e  servizi  in materia di organizzazione aziendale
diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
   g)  intermediazione  di  titoli,  consulenza  per l'investimento o
servizi bancari d'investimento;
   h) prestazione di difesa giudiziale;
   i)  altri  servizi e attivita', anche di consulenza, non collegati
alla  revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla
ottava  direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in
tema di indipendenza delle societa' di revisione, dalla CONSOB con il
regolamento adottato ai sensi del comma 1.
   1-quater.  L'incarico  di responsabile della revisione dei bilanci
di  una  stessa  societa'  non  puo' essere esercitato dalla medesima
persona  per  un  periodo  eccedente sei esercizi sociali, ne' questa
persona  puo'  assumere  nuovamente tale incarico, relativamente alla
revisione  dei  bilanci della medesima societa' o di societa' da essa
controllate,  ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte
a  comune  controllo,  neppure  per  conto di una diversa societa' di
revisione,  se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
precedente.
   1-quinquies.  Coloro  che  hanno  preso  parte  alla revisione del
bilancio  di  una societa', i soci, gli amministratori e i componenti
degli  organi  di controllo della societa' di revisione alla quale e'
stato  conferito  l'incarico  di  revisione  e delle societa' da essa
controllate  o  ad  essa  collegate  o che la controllano non possono
esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella societa' che
ha  conferito  l'incarico  di  revisione  e  nelle  societa'  da essa
controllate,  ad  essa  collegate  o  che la controllano, ne' possono
prestare  lavoro  autonomo  o  subordinato  in  favore delle medesime
societa',  se  non  sia  decorso  almeno un triennio dalla scadenza o
dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato
di  essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo
o  dipendenti  della  societa'  di revisione e delle societa' da essa
controllate  o  ad essa collegate o che la controllano. Si applica la
nozione di controllo di cui all'articolo 93.
   1-sexies.  Coloro che siano stati amministratori, componenti degli
organi  di  controllo,  direttori  generali o dirigenti preposti alla
redazione  dei  documenti contabili societari presso una societa' non
possono  esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima
societa' ne' delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o
che  la  controllano,  se  non  sia  decorso almeno un triennio dalla
cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
   1-septies.  La  misura  della  retribuzione  dei  dipendenti delle
societa'   di   revisione  che  partecipano  allo  svolgimento  delle
attivita'  di  revisione  non  puo' essere in alcun modo determinata,
neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute ne'
dal  numero  degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei
compensi per essi percepiti dalla societa'.
   1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo
e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB";
   d)  all'articolo  161, comma 4, le parole: "a copertura dei rischi
derivanti  dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "o  avere  stipulato  una  polizza  di
assicurazione  della  responsabilita'  civile per negligenze o errori
professionali,   comprensiva   della   garanzia  per  infedelta'  dei
dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita'  di  revisione contabile. L'ammontare della garanzia o
della  copertura  assicurativa  e' stabilito annualmente dalla CONSOB
per  classi  di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da
essa eventualmente individuati con regolamento";
   e) all'articolo 162:
   1)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nello
svolgimento  di  tale  attivita',  la  CONSOB  provvede  a verificare
periodicamente  e,  comunque,  almeno  ogni tre anni l'indipendenza e
l'idoneita'  tecnica  sia  della societa', sia dei responsabili della
revisione";
   2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
   a)   stabilisce,   sentito   il  parere  del  Consiglio  nazionale
dell'Ordine  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili, i
principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in
relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e
contabili delle societa' sottoposte a revisione;
   b)  puo'  richiedere  la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie  e  la  trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi
termini;
   c)  puo'  eseguire  ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai
soci,  dagli  amministratori,  dai membri degli organi di controllo e
dai dirigenti della societa' di revisione";
   3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Le societa' di revisione, in relazione a ciascun incarico
di  revisione  loro  conferito,  comunicano  alla  CONSOB  i nomi dei
responsabili  della  revisione  entro  dieci giorni dalla data in cui
essi sono stati designati";
   f) all'articolo 163:
   1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
   "1. La CONSOB, quando accerta irregolarita' nello svolgimento
   dell'attivita'  di  revisione,  tenendo conto della loro gravita',
   puo':
a) applicare alla societa' di revisione una sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
   b)   intimare   alle   societa'  di  revisione  di  non  avvalersi
nell'attivita' di revisione contabile, per un periodo non superiore a
cinque  anni,  del  responsabile  di una revisione contabile al quale
sono ascrivibili le irregolarita';
   c)   revocare  gli  incarichi  di  revisione  contabile  ai  sensi
dell'articolo 159, comma 6;
   d) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di revisione
contabile per un periodo non superiore a tre anni.
   1-bis.  Quando  l'irregolarita'  consista  nella  violazione delle
disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista
dal   comma   1-octies   del   medesimo   articolo   non   pregiudica
l'applicabilita'  dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente
articolo nei riguardi della societa' di revisione";
   2) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "c-bis)  la  violazione  attiene al divieto previsto dall'articolo
160,  qualora  risulti  la responsabilita' della societa'. In tutti i
casi,   la   CONSOB  comunica  i  nomi  dei  soci  o  dei  dipendenti
personalmente   responsabili   della  violazione  al  Ministro  della
giustizia,  il  quale  ne  dispone  la cancellazione dal registro dei
revisori  contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88";
   g) all'articolo 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  La  societa'  incaricata  della revisione contabile della
societa'  capogruppo  quotata  e'  interamente  responsabile  per  la
revisione  del  bilancio  consolidato del gruppo. A questo fine, essa
riceve  i  documenti  di  revisione  dalle  societa' incaricate della
revisione contabile delle altre societa' appartenenti al gruppo; puo'
chiedere  alle  suddette  societa' di revisione o agli amministratori
delle  societa'  appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie
utili alla revisione, nonche' procedere direttamente ad accertamenti,
ispezioni  e controlli presso le medesime societa'. Ove ravvisi fatti
censurabili,  ne  informa  senza  indugio  la  CONSOB e gli organi di
controllo della societa' capogruppo e della societa' interessata";
   h)  nella  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  dopo
l'articolo 165 e' aggiunto il seguente:
   "Art.  165-bis.  -  (Societa'  che controllano societa' con azioni
quotate).  -  1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione
dell'articolo   157,   si   applicano   altresi'  alle  societa'  che
controllano  societa'  con  azioni quotate e alle societa' sottoposte
con queste ultime a comune controllo.
   2.  Alla  societa'  incaricata  della  revisione  contabile  della
societa'  capogruppo  si applicano le disposizioni dell'articolo 165,
comma 1-bis.
   3.  La  CONSOB  detta  con  regolamento disposizioni attuative del
presente  articolo,  stabilendo, in particolare, criteri di esenzione
per le societa' sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che
non  rivestono  significativa  rilevanza  ai fini del consolidamento,
tenuto  conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127".
 
          Note all'art. 18:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 116 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   116   (Strumenti   finanziari  diffusi  tra  il
          pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
          e   115   si   applicano  anche  agli  emittenti  strumenti
          finanziari   che,   ancorche'   non   quotati   in  mercati
          regolamentati  italiani,  siano  diffusi tra il pubblico in
          misura  rilevante.  La  CONSOB stabilisce con regolamento i
          criteri  per  l'individuazione  di  tali  emittenti  e puo'
          dispensare,  in  tutto  o  in  parte, dall'osservanza degli
          obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
          finanziari  quotati in mercati regolamentati di altri paesi
          dell'Unione  europea o in mercati di paesi extracomunitari,
          in  considerazione  degli  obblighi  informativi a cui sono
          tenuti in forza della quotazione.
              2.  Gli  emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
          bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
          giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
          dei  revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
          articoli 155,  comma  2, 156, "160", 162, commi 1 e 2, 163,
          commi 1 e 4.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 160 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 160 (Incompatibilita). - 1. Al fine di assicurare
          l'indipendenza  della  societa'  e  del  responsabile della
          revisione,  l'incarico non puo' essere conferito a societa'
          di  revisione  che  si  trovino  in una delle situazioni di
          incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB.
              1-bis.  Con  il regolamento adottato ai sensi del comma
          1,  la  CONSOB  individua  altresi' i criteri per stabilire
          l'appartenenza  di  un'entita' alla rete di una societa' di
          revisione,   costituita  dalla  struttura  piu'  ampia  cui
          appartiene  la  societa'  stessa  e  che  si  avvale  della
          medesima   denominazione  o  attraverso  la  quale  vengono
          condivise risorse professionali, e comprendente comunque le
          societa'  che  controllano  la  societa'  di  revisione, le
          societa'  che sono da essa controllate, ad essa collegate o
          sottoposte  con  essa  a  comune  controllo;  determina  le
          caratteristiche  degli incarichi e dei rapporti che possono
          compromettere  l'indipendenza  della societa' di revisione;
          stabilisce  le  forme  di  pubblicita'  dei compensi che la
          societa'  di  revisione  e le entita' appartenenti alla sua
          rete  hanno  percepito,  distintamente,  per  incarichi  di
          revisione  e  per la prestazione di altri servizi, indicati
          per tipo o categoria.
              Puo' stabilire altresi' prescrizioni e raccomandazioni,
          rivolte  alle  societa'  di  revisione,  per  prevenire  la
          possibilita'  che  gli  azionisti di queste o delle entita'
          appartenenti alla loro rete nonche' i soggetti che svolgono
          funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo presso
          le  medesime  intervengano nell'esercizio dell'attivita' di
          revisione  in  modo  tale da compromettere l'indipendenza e
          l'obiettivita' delle persone che la effettuano.
              1-ter.   La   societa'   di   revisione  e  le  entita'
          appartenenti   alla   rete  della  medesima,  i  soci,  gli
          amministratori,  i componenti degli organi di controllo e i
          dipendenti  della  societa'  di  revisione  stessa  e delle
          societa'  da  essa  controllate, ad essa collegate o che la
          controllano  o  sono  sottoposte  a  comune  controllo  non
          possono  fornire  alcuno dei seguenti servizi alla societa'
          che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' da
          essa  controllate  o che la controllano o sono sottoposte a
          comune controllo:
                a) tenuta   dei   libri  contabili  e  altri  servizi
          relativi  alle  registrazioni contabili o alle relazioni di
          bilancio;
                b) progettazione    e   realizzazione   dei   sistemi
          informativi contabili;
                c) servizi  di  valutazione  e  stima ed emissione di
          pareri pro veritate;
                d) servizi attuariali;
                e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
                f) consulenza  e servizi in materia di organizzazione
          aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del
          personale;
                g) intermediazione    di   titoli,   consulenza   per
          l'investimento o servizi bancari d'investimento;
                h) prestazione di difesa giudiziale;
                i) altri  servizi  e  attivita', anche di consulenza,
          non  collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza
          ai  principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del
          Consiglio,  del  10 aprile  1984,  in  tema di indipendenza
          delle   societa'   di   revisione,   dalla  CONSOB  con  il
          regolamento adottato ai sensi del comma 1.
              1-quater.  L'incarico  di  responsabile della revisione
          dei   bilanci  di  una  stessa  societa'  non  puo'  essere
          esercitato  dalla medesima persona per un periodo eccedente
          sei  esercizi  sociali,  ne'  questa  persona puo' assumere
          nuovamente  tale incarico, relativamente alla revisione dei
          bilanci  della  medesima  societa'  o  di  societa' da essa
          controllate,  ad  essa collegate, che la controllano o sono
          sottoposte  a  comune  controllo,  neppure per conto di una
          diversa  societa' di revisione, se non siano decorsi almeno
          tre anni dalla cessazione del precedente.
              1-quinquies.   Coloro   che   hanno  preso  parte  alla
          revisione  del  bilancio  di  una  societa',  i  soci,  gli
          amministratori  e  i  componenti  degli organi di controllo
          della  societa'  di revisione alla quale e' stato conferito
          l'incarico   di   revisione   e   delle  societa'  da  essa
          controllate  o  ad  essa collegate o che la controllano non
          possono  esercitare funzioni di amministrazione o controllo
          nella  societa'  che ha conferito l'incarico di revisione e
          nelle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che
          la  controllano,  ne'  possono  prestare  lavoro autonomo o
          subordinato  in  favore delle medesime societa', se non sia
          decorso  almeno  un  triennio dalla scadenza o dalla revoca
          dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di
          essere  soci,  amministratori,  componenti  degli organi di
          controllo  o dipendenti della societa' di revisione e delle
          societa'  da  essa controllate o ad essa collegate o che la
          controllano.  Si  applica  la  nozione  di controllo di cui
          all'art. 93.
              1-sexies.   Coloro   che  siano  stati  amministratori,
          componenti  degli organi di controllo, direttori generali o
          dirigenti  preposti  alla redazione dei documenti contabili
          societari  presso  una  societa'  non possono esercitare la
          revisione contabile dei bilanci della medesima societa' ne'
          delle  societa'  da  essa controllate o ad essa collegate o
          che  la  controllano, se non sia decorso almeno un triennio
          dalla  cessazione  dei  suddetti  incarichi  o  rapporti di
          lavoro.
              1-septies.  La misura della retribuzione dei dipendenti
          delle   societa'   di   revisione   che   partecipano  allo
          svolgimento delle attivita' di revisione non puo' essere in
          alcun  modo  determinata,  neppure parzialmente, dall'esito
          delle  revisioni  da  essi  compiute  ne'  dal numero degli
          incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei compensi
          per essi percepiti dalla societa'.
              1-octies.   La  violazione  dei  divieti  previsti  dal
          presente  articolo e' punita con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  da  centomila  a  cinquecentomila euro irrogata
          dalla CONSOB.
              2.  Il  divieto  previsto dall'art. 2372, quinto comma,
          del  codice  civile  si  applica  anche  alla  societa'  di
          revisione  alla  quale  sia stato conferito l'incarico e al
          responsabile della revisione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 161 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
          -  1.  La  CONSOB  provvede alla tenuta di un albo speciale
          delle  societa'  di revisione abilitate all'esercizio delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale   previo   accertamento   dei  requisiti  previsti
          dall'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il  cui  amministratore  si  trovi  in una delle situazioni
          previste  dall'art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 88.
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti  previsti  dal comma 2. Tali societa' trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'   di  revisione  e  organizzazione  contabile
          esercitata in Italia.
              4.  Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni  o intermediari iscritti nell'elenco speciale
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,   n.   385,   "o   avere  stipulato  una  polizza  di
          assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
          errori   professionali,   comprensiva  della  garanzia  per
          infedelta'  dei  dipendenti,  per  la  copertura dei rischi
          derivanti   dall'esercizio   dell'attivita'   di  revisione
          contabile.  L'ammontare  della  garanzia  o della copertura
          assicurativa  e'  stabilito  annualmente  dalla  CONSOB per
          classi   di  volume  d'affari  e  in  base  agli  ulteriori
          parametri    da    essa   eventualmente   individuati   con
          regolamento".».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 162 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 162 (Vigilanza sulle societa' di revisione). - 1.
          La  CONSOB  vigila  sull'attivita'  delle societa' iscritte
          nell'albo   speciale   per  controllarne  l'indipendenza  e
          l'idoneita'  tecnica. "Nello svolgimento di tale attivita',
          la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque,
          almeno  ogni  tre anni l'indipendenza e l'idoneita' tecnica
          sia della societa', sia dei responsabili della revisione".
              2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
                a) stabilisce,   sentito   il  parere  del  Consiglio
          nazionale  dell'Ordine  dei  dottori commercialisti e degli
          esperti  contabili,  i principi e i criteri da adottare per
          la  revisione  contabile, anche in relazione alla tipologia
          delle  strutture  societarie,  amministrative  e  contabili
          delle societa' sottoposte a revisione;
                b) puo' richiedere la comunicazione, anche periodica,
          di  dati  e  notizie e la trasmissione di atti e documenti,
          fissando i relativi termini;
                c) puo'  eseguire  ispezioni  e  assumere  notizie  e
          chiarimenti  dai  soci,  dagli  amministratori,  dai membri
          degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di
          revisione.
              3. Le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale
          comunicano  alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione
          degli   amministratori,   dei  soci  che  rappresentano  la
          societa'   nella   revisione   contabile  e  dei  direttori
          generali,   nonche'   il   trasferimento   delle   quote  e
          delleazioni;  entro lo stesso termine comunicano ogni altra
          modificazione    della   compagine   sociale,   dell'organo
          amministrativo   e   dei  patti  sociali,  che  incide  sui
          requisiti indicati nell'art. 161, comma 2.
              3-bis. Le societa' di revisione, in relazione a ciascun
          incarico  di  revisione  loro  conferito,  comunicano  alla
          CONSOB  i nomi dei responsabili della revisione entro dieci
          giorni dalla data in cui essi sono stati designati.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 163 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). - 1. La CONSOB,
          quando     accerta    irregolarita'    nello    svolgimento
          dell'attivita'  di  revisione,  tenendo  conto  della  loro
          gravita', puo':
                a) applicare  alla societa' di revisione una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  diecimila a cinquecentomila
          euro;
                b) intimare   alle   societa'  di  revisione  di  non
          avvalersi  nell'attivita'  di  revisione  contabile, per un
          periodo  non  superiore  a cinque anni, del responsabile di
          una  revisione  contabile  al  quale  sono  ascrivibili  le
          irregolarita';
                c) revocare  gli  incarichi di revisione contabile ai
          sensi dell'art. 159, comma 6;
                d) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi
          di  revisione  contabile per un periodo non superiore a tre
          anni.
              1-bis. Quando l'irregolarita' consista nella violazione
          delle   disposizioni  dell'art.  160,  l'irrogazione  della
          sanzione   prevista   dal   comma   1-octies  del  medesimo
          articolo non  pregiudica l'applicabilita' dei provvedimenti
          indicati  nel  comma  1  del presente articolo nei riguardi
          della societa' di revisione.
              2.   La   CONSOB  dispone  la  cancellazione  dall'albo
          speciale quando:
                a) le irregolarita' sono di particolare gravita';
                b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione
          nell'albo   speciale   e   la   societa'   non  provvede  a
          ripristinarli  entro  il termine, non superiore a sei mesi,
          assegnato dalla CONSOB;
                c) la   societa'   non   ottempera  ai  provvedimenti
          indicati nel comma 1;
                c-bis)  la  violazione  attiene  al  divieto previsto
          dall'art.  160,  qualora  risulti  la responsabilita' della
          societa'.  In  tutti  i casi, la CONSOB comunica i nomi dei
          soci  o  dei  dipendenti  personalmente  responsabili della
          violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone
          la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il
          procedimento  previsto dall'art. 10 del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 88.
              3.  La  CONSOB  puo' altresi' disporre la cancellazione
          dall'albo  speciale  delle societa' di revisione che per un
          periodo  continuativo  di  cinque  anni  non abbiano svolto
          incarichi  di  revisione  comunicati  alla  CONSOB ai sensi
          dell'art. 159.
              4.  I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale
          e   quelli  previsti  dal  comma  1  sono  comunicati  agli
          interessati   e   al   Ministero  di  grazia  e  giustizia;
          quest'ultimo  comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati
          nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  nel  registro  dei
          revisori contabili.
              5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale
          e'   comunicato  immediatamente  alle  societa'  che  hanno
          conferito   l'incarico   di   revisione.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 159, comma 6.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 165 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  165  (Revisione  contabile  dei gruppi). - 1. Le
          disposizioni  della presente sezione, a eccezione dell'art.
          157,  si  applicano  anche  alle  societa'  controllate  da
          societa'   con   azioni   quotate.  [I  controlli  previsti
          dall'art. 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva da
          una   societa'   di  revisione,  ferme  restando  le  altre
          competenze  attribuite  al  collegio  sindacale  dal codice
          civile].
              1-bis. La societa' incaricata della revisione contabile
          della    societa'   capogruppo   quotata   e'   interamente
          responsabile  per la revisione del bilancio consolidato del
          gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione
          dalle  societa'  incaricate della revisione contabile delle
          altre  societa'  appartenenti al gruppo; puo' chiedere alle
          suddette  societa' di revisione o agli amministratori delle
          societa'  appartenenti  al  gruppo  ulteriori  documenti  e
          notizie    utili    alla   revisione,   nonche'   procedere
          direttamente  ad accertamenti, ispezioni e controlli presso
          le  medesime  societa'.  Ove  ravvisi fatti censurabili, ne
          informa  senza  indugio la CONSOB e gli organi di controllo
          della societa' capogruppo e della societa' interessata.
              2.   La   CONSOB  detta  con  regolamento  disposizioni
          attuative del presente articolo stabilendo, in particolare,
          criteri  di  esenzione  per le societa' controllate che non
          rivestono    significativa    rilevanza    ai    fini   del
          consolidamento.  Il  regolamento e' emanato d'intesa con le
          competenti   autorita'   di  vigilanza  per  la  disciplina
          relativa ai soggetti da esse vigilati.».