Art. 23.
               Posti vacanti nella funzione giudicante
  1.  I  posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimita' sono
annualmente  assegnati  dal  Consiglio  superiore  della magistratura
sulle   domande  di  riassegnazione  alle  funzioni  di  legittimita'
presentate  dai  magistrati  che,  avendo gia' esercitato funzioni di
legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti
ovvero   sulla   loro   riassegnazione   conseguente   alla  scadenza
dell'incarico    direttivo    o   semidirettivo   rivestito,   previa
acquisizione,  sulle  domande o sulla riassegnazione conseguente alla
scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
  2.  Tutti  i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalita':
    a)  per  il  70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno
tre  anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito
l'idoneita'  nel  concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12,
comma  4,  tenuto  conto  del  giudizio  finale  formulato al termine
dell'apposito   corso  di  formazione  alle  funzioni  giudicanti  di
legittimita'  presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
decreto  legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli
articoli  1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio
2005,  n.  150,  e  del giudizio di idoneita' formulato all'esito del
concorso;
    b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che
hanno  svolto  diciotto  anni  di  servizio in magistratura ovvero ai
magistrati  che,  pur  non  avendo  svolto diciotto anni di servizio,
hanno  esercitato  per  tre  anni  le  funzioni giudicanti di secondo
grado,  e  che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli
ed  esami,  scritti  ed  orali,  previsto  dall'articolo 12, comma 4,
tenuto  conto  del giudizio finale formulato al termine dell'apposito
corso  di  formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso
la  Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo
emanato  in  attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera  b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio
di idoneita' formulato all'esito del concorso;
    c)  i  posti  di  cui  alla  lettera  a),  messi a concorso e non
coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per  titoli  ed  esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed
espletato nello stesso anno;
    d)  i  posti  di  cui  alla  lettera  b),  messi a concorso e non
coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per  soli  titoli  indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso
anno.
  3.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato   dei  consigli  giudiziari  e  gli  ulteriori  elementi  di
valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni
giudicanti  di  legittimita',  assegna  i  posti  di  cui al comma 1,
lettere  a),  b),  c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi  per  soli  titoli  o per titoli ed esami, scritti ed orali,
formando la relativa graduatoria.
 
          Nota all'art. 23:
              - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
          e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
          25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.