Art. 25.
                         Regime transitorio
  1.   La   frequentazione,   presso   la   Scuola   superiore  della
magistratura,  dei  corsi  di  formazione  alle funzioni giudicanti e
requirenti  di  legittimita',  di  cui  agli articoli 23 e 24, non e'
richiesta  ai  fini  della  assegnazione,  rispettivamente, dei posti
vacanti  residuati  nella  funzione  giudicante di legittimita' e dei
posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimita', di
cui  ai  medesimi  articoli,  messi  a  concorso  in  data  anteriore
all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
  2.  Le  disposizioni  degli  articoli  23  e 24 non si applicano ai
magistrati  che,  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei
decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150,  hanno  gia'  compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro
mesi,  venti  anni  dalla  data  del  decreto  di  nomina  ad uditore
giudiziario.
  3.   Fatta  salva  la  facolta'  di  partecipare  ai  concorsi,  le
assegnazioni   per   l'effettivo   conferimento   delle  funzioni  di
legittimita'  ai  magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un
periodo  di  tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di
efficacia   del   decreto  legislativo  di  cui  al  medesimo  comma,
nell'ambito  dei  posti  vacanti  da attribuire a domanda di cui agli
alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta
sospeso  dalla  data di presentazione della domanda sino alla data di
comunicazione dell'esito della medesima.
 
          Nota all'art. 25:
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.