Art. 25. Regime transitorio 1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita', di cui agli articoli 23 e 24, non e' richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimita' e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimita', di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima. 2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno gia' compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. 3. Fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimita' ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
Nota all'art. 25: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.