Art. 72. 
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri,  documenti  e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel
                        dialogo competitivo. 
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs.
n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5  e
                 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Nelle procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate  previo
bando, e nel dialogo competitivo,  l'invito  ai  candidati  contiene,
oltre agli elementi indicati nell'articolo 67: 
    a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento  descrittivo
o  di  ogni   documento   complementare,   ivi   compresa   eventuale
modulistica; 
    b) oppure l'indicazione dell'accesso al  capitolato  d'oneri,  al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare,  quando
sono messi a diretta  disposizione  per  via  elettronica,  ai  sensi
dell'articolo 70, comma 9. 
  2. Quando  il  capitolato  d'oneri,  il  documento  descrittivo,  i
documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto  diverso
dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione,
ovvero presso lo sportello di cui all'articolo  9,  l'invito  precisa
l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e,  se  del
caso, il termine ultimo  per  la  presentazione  di  tale  richiesta,
nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta  per
ottenere detti documenti. L'ufficio competente  invia  senza  indugio
detti  atti  agli  operatori  economici,  non  appena  ricevutane  la
richiesta. 
  3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono comunicate  dalle  stazioni  appaltanti
ovvero dallo sportello competente ai sensi  dell'articolo  9,  almeno
sei  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
ricezione  delle  offerte.  Nel  caso  delle  procedure  ristrette  o
negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine  e'
di quattro giorni.