Art. 73 
          Forma e contenuto delle domande di partecipazione 
 
  1. Le domande  di  partecipazione  che  non  siano  presentate  per
telefono, hanno forma di documento  cartaceo  o  elettronico  e  sono
sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le  norme  di  cui
all'articolo 77. 
  2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di  partecipazione  si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando. 
  3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o  utili  per
operare la selezione degli operatori da invitare,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del  contratto
e alle finalita' della domanda di partecipazione. 
  4.  La  prescrizione  dell'utilizzo  di  moduli  predisposti  dalle
stazioni appaltanti per  la  presentazione  delle  offerte  non  puo'
essere imposta a pena di esclusione. 
  5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.