Art. 74 
                   Forma e contenuto delle offerte 
 
  1. Le offerte hanno forma di documento  cartaceo  o  elettronico  e
sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le  norme  di
cui all'articolo 77. 
  2. Le offerte  contengono  gli  elementi  prescritti  dal  bando  o
dall'invito ovvero dal capitolato  d'oneri,  e,  in  ogni  caso,  gli
elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione  offerta,  le   dichiarazioni   relative   ai   requisiti
soggettivi di partecipazione. 
  3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano  diversamente,
il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle  stazioni  appaltanti
per  la  presentazione  delle  offerte  non  costituisce   causa   di
esclusione. 
  4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti  dal  bando  o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri. 
  5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili,
nel  rispetto  del  principio  di   proporzionalita'   in   relazione
all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta. 
  6. Le stazioni appaltanti non richiedono  documenti  e  certificati
per  i  quali  le  norme  vigenti  consentano  la  presentazione   di
dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in  corso  di
gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni. 
  7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge  7  agosto  1990,  n.
241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
 
          Note all'art. 74: 
              - L'art. 18, comma 2, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, cosi' recita: 
              "2. I documenti  attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e
          stati   soggettivi,   necessari   per   l'istruttoria   del
          procedimento,  sono  acquisiti  d'ufficio  quando  sono  in
          possesso  dell'amministrazione  procedente,   ovvero   sono
          detenuti,    istituzionalmente,    da    altre    pubbliche
          amministrazioni.    L'amministrazione    procedente    puo'
          richiedere agli interessati i soli elementi  necessari  per
          la ricerca dei documenti.". 
              - Per l'art. 43 e per il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  veda  nelle  note
          all'art. 38. 
              - L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita: 
              "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          I.V.A.  e  di   qualsiasi   dato   presente   nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.".