Art. 75. 
                   Garanzie a corredo dell'offerta 
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,
legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art.
     00, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005) 
 
  1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al  due  per  cento
del prezzo base indicato nel bando  o  nell'invito,  sotto  forma  di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 
  2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente,  in
contanti o in titoli del debito pubblico  garantiti  dallo  Stato  al
corso del giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o
assicurativa o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia   al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del  codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
  5. La garanzia deve avere validita' per almeno  centottanta  giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore  o  minore,
in relazione alla durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono
altresi' prescrivere che l'offerta  sia  corredata  dall'impegno  del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata  indicata  nel  bando,
nel caso in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione  appaltante
nel corso della procedura. 
  6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione  del  contratto  per
fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente  al  momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. 
  7. L'importo della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  e'
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai  quali
venga rilasciata, da organismi  accreditati,  ai  sensi  delle  norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la  dichiarazione  della
presenza di elementi significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito,  e  lo  documenta  nei
modi prescritti dalle norme vigenti. 
  8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,  a  pena   di   esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia  fideiussoria
per l'esecuzione del contratto,  di  cui  all'articolo  113,  qualora
l'offerente risultasse affidatario. 
  9.   La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,  nei
loro confronti, allo svincolo della  garanzia  di  cui  al  comma  1,
tempestivamente e comunque entro un termine non  superiore  a  trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia  ancora  scaduto  il
termine di validita' della garanzia. 
 
          Note all'art. 75: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  107  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante:  "Testo
          unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, supplemento ordinario: 
              "Art.  107  (Elenco  speciale).  -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la  CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,   riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d'Italia. 
              2.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, detta  agli  intermediari  iscritti
          nell'elenco  speciale  disposizioni   aventi   ad   oggetto
          l'adeguatezza patrimoniale e il  contenimento  del  rischio
          nelle sue diverse configurazioni  nonche'  l'organizzazione
          amministrativa e contabile e i controlli interni. La  Banca
          d'Italia puo' adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
              4. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III,  nonche'  all'art.
          97-bis in quanto compatibile; in luogo degli  articoli  86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 47.". 
              - L'art. 1957, secondo comma, del codice civile,  cosi'
          recita: 
              "Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione  principale).  -
          (Omissis). 
              La disposizione si applica anche  al  caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale.".