Art. 46.
                   Autorizzazione alla produzione
  1.  La  fabbricazione  dei  medicinali veterinari e' subordinata al
possesso  di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute.
Tale  autorizzazione  e'  necessaria  anche  per  la fabbricazione di
medicinali   veterinari  destinati  all'esportazione  e  deve  essere
trasmessa all'Agenzia.
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  e' richiesta sia per la
fabbricazione   totale   che  parziale,  sia  per  le  operazioni  di
divisione, di confezionamento o di presentazione.
  3.  L'autorizzazione,  di  cui  al comma 2, non e' richiesta per le
preparazioni,  le  divisioni,  le  variazioni di confezionamento o di
presentazione  eseguite  soltanto  per  la  fornitura al dettaglio da
farmacisti in farmacia.
  4.  I  medicinali  veterinari  provenienti da un paese terzo devono
essere  muniti  di  una  copia  dell'autorizzazione di cui al comma 1
rilasciata  dall'Autorita'  sanitaria  del  paese  di  produzione. Il
Ministero   della   salute   invia   copia   di  tale  autorizzazione
all'Agenzia.
  5.  A  cura del Ministero della salute e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  l'elenco delle autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi  dei  commi 1 e 2 alle date del 30 giugno e del
31 dicembre di ogni anno.