Art. 46. Autorizzazione alla produzione 1. La fabbricazione dei medicinali veterinari e' subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute. Tale autorizzazione e' necessaria anche per la fabbricazione di medicinali veterinari destinati all'esportazione e deve essere trasmessa all'Agenzia. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta sia per la fabbricazione totale che parziale, sia per le operazioni di divisione, di confezionamento o di presentazione. 3. L'autorizzazione, di cui al comma 2, non e' richiesta per le preparazioni, le divisioni, le variazioni di confezionamento o di presentazione eseguite soltanto per la fornitura al dettaglio da farmacisti in farmacia. 4. I medicinali veterinari provenienti da un paese terzo devono essere muniti di una copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 rilasciata dall'Autorita' sanitaria del paese di produzione. Il Ministero della salute invia copia di tale autorizzazione all'Agenzia. 5. A cura del Ministero della salute e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2 alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.