Art. 47.
                    Rilascio dell'autorizzazione
  1.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione di
medicinali  veterinari,  il  richiedente  deve rispettare le seguenti
condizioni:
    a) specificare  i  medicinali veterinari e le forme farmaceutiche
che   intende   fabbricare   o  importare,  nonche'  il  luogo  della
fabbricazione e dei controlli;
    b) disporre,  per  la  loro  fabbricazione  o  l'importazione, di
locali,  attrezzatura  tecnica e possibilita' di controllo adeguati e
sufficienti  sia  per  la  fabbricazione  ed il controllo, sia per la
conservazione dei medicinali nell'osservanza dell'articolo 28;
    c) disporre   di   almeno   una   persona  qualificata  ai  sensi
dell'articolo 54.
  2.  Il richiedente nella domanda di autorizzazione, deve fornire le
necessarie  informazioni  per provare il rispetto delle condizioni di
cui al comma 1.