Art. 48. 
           Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
  1.  Il  Ministero  della  salute  rilascia  l'autorizzazione   alla
fabbricazione dopo aver accertato, previa ispezione che le condizioni
di cui all'articolo 47, comma 1, sono rispettate. 
  2.  L'autorizzazione  alla  fabbricazione  puo'   contenere   anche
specifici   obblighi   imposti   all'atto   del   suo   rilascio    o
successivamente. 
  3. L'autorizzazione e' riferita soltanto ai locali,  ai  medicinali
veterinari ed alle forme farmaceutiche indicati nella domanda.