Art. 48. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Il Ministero della salute rilascia l'autorizzazione alla fabbricazione dopo aver accertato, previa ispezione che le condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, sono rispettate. 2. L'autorizzazione alla fabbricazione puo' contenere anche specifici obblighi imposti all'atto del suo rilascio o successivamente. 3. L'autorizzazione e' riferita soltanto ai locali, ai medicinali veterinari ed alle forme farmaceutiche indicati nella domanda.