Art. 50.
             Termine della modifica dell'autorizzazione
  1.  Qualora  il  titolare  dell'autorizzazione  alla  fabbricazione
chieda  una nuova autorizzazione, in sostituzione dell'autorizzazione
alla  fabbricazione gia' rilasciata, in quanto intende modificare una
delle  condizioni indicate all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b),
il  Ministero  della  salute  rilascia o nega la nuova autorizzazione
entro  trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In casi
eccezionali,  con  provvedimento  motivato,  tale termine puo' essere
prorogato fino a novanta giorni.