Art. 51.
                       Sospensione dei termini
  1.  I  termini  di  cui  agli  articoli 49 e 50 sono sospesi fino a
quando  non vengano fornite dal richiedente le eventuali informazioni
supplementari  che  il  Ministero  della salute ritenga necessarie ad
integrazione   dei   requisiti  specificati  nella  domanda  a  norma
dell'articolo 47.