Art. 53. 
                  Fabbricazione di sostanze attive 
  1. La fabbricazione di  sostanze  attive  utilizzate  come  materie
prime comprende sia la fabbricazione totale, sia una fase intermedia,
sia l'importazione di una sostanza  attiva  utilizzata  come  materia
prima, come definita all'allegato I, parte 2, sezione C, sia le varie
operazioni di divisione, di confezionamento e  di  presentazione  che
precedono  l'incorporazione  della  materia  prima   nel   medicinale
veterinario,  compresi  il  riconfezionamento  e  la  rietichettatura
effettuati da un grossista autorizzato ai sensi dell'articolo 69.