Art. 53.
                  Fabbricazione di sostanze attive
  1.  La  fabbricazione  di  sostanze  attive utilizzate come materie
prime comprende sia la fabbricazione totale, sia una fase intermedia,
sia  l'importazione  di  una  sostanza attiva utilizzata come materia
prima, come definita all'allegato I, parte 2, sezione C, sia le varie
operazioni  di  divisione,  di confezionamento e di presentazione che
precedono   l'incorporazione   della  materia  prima  nel  medicinale
veterinario,  compresi  il  riconfezionamento  e  la  rietichettatura
effettuati da un grossista autorizzato ai sensi dell'articolo 69.