Art. 56. 
           Vigilanza sull'attivita' di persona qualificata 
  1. Il Ministero della salute vigila sull'osservanza da parte  della
persona qualificata dei propri doveri, prevedendo l'applicazione  nei
suoi  confronti  di  misure  amministrative  quali   la   sospensione
temporanea della possibilita' di svolgere tale mansione nel  caso  di
accertamento dell'avvenuta violazione degli  stessi,  Resta  comunque
ferma   l'eventuale   responsabilita'   penale,   amministrativa    o
disciplinare conseguente  alla  violazione  degli  obblighi  connessi
all'esercizio dell'attivita' di persona qualificata.