Art. 56.
           Vigilanza sull'attivita' di persona qualificata
  1.  Il Ministero della salute vigila sull'osservanza da parte della
persona  qualificata dei propri doveri, prevedendo l'applicazione nei
suoi   confronti   di  misure  amministrative  quali  la  sospensione
temporanea  della  possibilita' di svolgere tale mansione nel caso di
accertamento  dell'avvenuta  violazione  degli stessi, Resta comunque
ferma    l'eventuale   responsabilita'   penale,   amministrativa   o
disciplinare  conseguente  alla  violazione  degli  obblighi connessi
all'esercizio dell'attivita' di persona qualificata.