Art. 56. Vigilanza sull'attivita' di persona qualificata 1. Il Ministero della salute vigila sull'osservanza da parte della persona qualificata dei propri doveri, prevedendo l'applicazione nei suoi confronti di misure amministrative quali la sospensione temporanea della possibilita' di svolgere tale mansione nel caso di accertamento dell'avvenuta violazione degli stessi, Resta comunque ferma l'eventuale responsabilita' penale, amministrativa o disciplinare conseguente alla violazione degli obblighi connessi all'esercizio dell'attivita' di persona qualificata.