Art. 57. 
Obblighi del titolare di  AIC  di  medicinali  veterinari  ad  azione
                            immunologica 
  1. In sede di ispezione o di controllo, il Ministero  della  salute
puo' richiedere al titolare  dell'AIC  di  medicinali  veterinari  ad
azione immunologica di presentare  copia  di  tutti  i  resoconti  di
controllo  firmati  dalla   persona   qualificata,   in   conformita'
all'articolo 55, comma 4. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione, agli  stessi  fini  di  cui  al
comma 1, si assicura che siano conservati sino alla data di scadenza,
campioni rappresentativi di ciascun lotto di medicinali in  quantita'
sufficiente e li fornisce  rapidamente  su  richiesta  del  Ministero
della salute.