Art. 57.
        Obblighi del titolare di AIC di medicinali veterinari
                       ad azione immunologica
  1.  In  sede di ispezione o di controllo, il Ministero della salute
puo'  richiedere  al  titolare  dell'AIC  di medicinali veterinari ad
azione  immunologica  di  presentare  copia  di  tutti i resoconti di
controllo   firmati   dalla   persona   qualificata,  in  conformita'
all'articolo 55, comma 4.
  2.  Il  titolare  dell'autorizzazione,  agli  stessi fini di cui al
comma 1, si assicura che siano conservati sino alla data di scadenza,
campioni  rappresentativi di ciascun lotto di medicinali in quantita'
sufficiente  e  li  fornisce  rapidamente  su richiesta del Ministero
della salute.