Art. 39. Esoneri 1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37. 2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.