Art. 15
  Organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali

  1.  Ai  fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di
dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali,
l'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.  54.  -  1.  Il  Ministero  si  articola  in quattordici uffici
dirigenziali  generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali
generali periferici, coordinati da un Segretario generale.
2.  L'individuazione  e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell'articolo 4.".
  2.  L'articolazione  di cui all'articolo 54 del decreto legislativo
30  luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007.  Fino  all'adozione  del  nuovo
regolamento   di   organizzazione   restano  comunque  in  vigore  le
disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004,   n.   173,  in  quanto  compatibili  con  l'articolazione  del
Ministero.
  3.  Al  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del Dipartimento per
   i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti:
   "dal Segretario generale del Ministero";
b) all'articolo  7,  comma 2, le parole: "del Dipartimento per i beni
   culturali  e  paesaggistici"  sono sostituite dalle seguenti: "del
   Ministero";
c) all'articolo   7,  comma  3,  le  parole:  "sentito  il  capo  del
   Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite
   dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".
  4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004,
n. 3, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".
  5.  All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di
tali  funzioni  e'  istituito  presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  il  Dipartimento  per  lo sviluppo e la competitivita' del
turismo".  In  sede  di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei
provvedimenti  di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo, che e' conseguentemente soppressa.
  6. Le modalita' di attuazione del presente articolo devono, in ogni
caso,   essere   tali   da  garantire  l'invarianza  della  spesa  da
assicurarsi  anche  mediante compensazione e conseguente soppressione
di  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  e non generale delle
amministrazioni interessate.