Art. 16
                Personale dirigenziale nel Ministero
                 per i beni e le attivita' culturali

  1.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze di funzionamento del
sistema  museale  statale  ed  al  fine  di  assicurare  il  corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento
al  personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto
dall'articolo  1,  comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e' autorizzato ad
avviare   appositi  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  un
contingente  di  quaranta  unita'  nella  qualifica  di  dirigente di
seconda  fascia  tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta
per  cento  di  tali posti e, per la restante quota, tramite concorso
riservato,  per  titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di
ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di
funzioni  dirigenziali,  presso strutture del Ministero medesimo, per
almeno  due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1
milione  di  euro  per  l'anno  2006  e  di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007.