Art. 18 Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari 1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010"; b) il comma 6 e' abrogato. 2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprieta' dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi. 3. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo. 4. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.