Art. 18
            Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari

  1.  All'articolo  1  della  legge  11  novembre  2003, n. 310, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  5,  nel  primo  periodo,  le  parole:  "tre  anni" sono
   sostituite  dalle  seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo la
   parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010";
b) il comma 6 e' abrogato.
  2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali
di  pubblico  interesse  presso  il  Teatro  Petruzzelli  di  Bari, a
decorrere  dall'entrata  in vigore del presente decreto, il comune di
Bari  acquista  la proprieta' dell'immobile sede del predetto Teatro,
ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da
ogni peso, condizione e diritti di terzi.
  3.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti, il prefetto di Bari determina
l'indennizzo   spettante   ai  proprietari  ai  sensi  della  vigente
normativa  in  materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia'
liquidate  dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione
del  Teatro  Petruzzelli  di Bari fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata
immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo.
  4. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un
contributo   di   otto  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  per  il
completamento  dei  lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli
di Bari.