Art. 19
           Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali

  1.  All'articolo  9  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 12 e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del
Consiglio  direttivo  e  ai  componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'ente parco spetta un'indennita' di carica articolata in un
compenso  annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione
alle  riunioni  del  consiglio  direttivo  e  della giunta esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia   e   delle  finanze,  secondo  quanto  disposto  dalla
direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 9 gennaio
2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001)
e  con  la  procedura  indicata  nella Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.".
  2.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1951,  n.  535,  nel secondo comma sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al  secondo  periodo  le  parole:  "Peraltro,  a  coloro che" sono
   sostituite  dalle  seguenti: "Ai componenti degli organi di cui al
   primo comma che".