Art. 20
   Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

  1.   Al  fine  di  garantire  la  razionalizzazione  dei  controlli
ambientali  e  l'efficienza  dei  relativi  interventi  attraverso il
rafforzamento  delle  misure  di  coordinamento  tra  le  istituzioni
operanti  a  livello  nazionale  e  quelle regionali e delle province
autonome,  l'assetto  organizzativo  dell'Agenzia  per  la protezione
dell'ambiente  e  per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli
8,  9,  38  e  39  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
modificato come segue:
a) l'APAT  e'  persona  giuridica  di diritto pubblico ed ordinamento
   autonomo,  dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare,
   organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia
   -  il  presidente,  con  funzioni  di rappresentanza dell'Agenzia,
   nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata
   esperienza  e  professionalita',  con  decreto  del Presidente del
   Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
   della tutela del territorio e del mare;
   -  il  consiglio  di  amministrazione,  composto da quattro membri
   oltre    al    presidente,    aventi   comprovata   esperienza   e
   professionalita',  nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
   e  della  tutela  del  territorio  e del mare, per due di essi, su
   proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
   Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica cinque anni e
   nomina,  su  proposta  del  presidente, il direttore generale. Gli
   emolumenti   del   presidente   e  dei  membri  del  consiglio  di
   amministrazione    sono   fissati   con   decreto   del   Ministro
   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, di
   concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   -  il  collegio  dei  revisori  dei  conti,  costituito  ai  sensi
   dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il  direttore  generale  dirige  la  struttura  dell'Agenzia ed e'
   responsabile  dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di
   amministrazione; e' scelto tra persone di comprovata competenza ed
   esperienza  professionale e resta in carica sino alla scadenza del
   mandato   del  consiglio;  i  suoi  emolumenti  sono  fissati  dal
   consiglio di amministrazione;
d) entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto,  con  il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto
   legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto
   dell'APAT,  che  tiene  conto  delle modifiche organizzative sopra
   stabilite.   Fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  di  detto
   regolamento  valgono  le  norme  statutarie  di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto
   compatibili con le presenti disposizioni;
e) gli  oneri  derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui
   alle  lettere  a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza
   oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.