Art. 21. Modalita' di conservazione dei documenti 1. I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorita' competenti, qualora queste lo richiedano. 2. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.