Art. 28. Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista I dell'allegato IV 1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attivita' deve essere stata precedentemente esercitata: a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5. 3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.