Art. 28. 
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista  I
                          dell'allegato IV 
  1. In caso di attivita' di  cui  alla  Lista  I  dell'allegato  IV,
l'attivita' deve essere stata precedentemente esercitata: 
    a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente
d'azienda; oppure 
    b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente
d'azienda, se il beneficiario prova di aver in  precedenza  ricevuto,
per l'attivita' in questione,  una  formazione  di  almeno  tre  anni
sancita  da  un  certificato  riconosciuto  da  uno  Stato  membro  o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 
oppure 
    c) per  quattro  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o
dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver  in  precedenza
ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno  due
anni sancita da un certificato riconosciuto da  uno  Stato  membro  o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 
oppure 
    d) per tre anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo,  se  il
beneficiario prova di aver esercitato l'attivita'  in  questione  per
almeno cinque anni come lavoratore subordinato; 
oppure 
    e) per cinque anni consecutivi  in  funzioni  direttive,  di  cui
almeno  tre  anni   con   mansioni   tecniche   che   implichino   la
responsabilita'  di  almeno  uno  dei  reparti  dell'azienda,  se  il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una  formazione  di  almeno  tre  anni  sancita   da   un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o  giudicata  del  tutto
valida da un competente organismo professionale. 
  2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attivita' non
deve essere cessata da piu' di 10 anni  alla  data  di  presentazione
della  documentazione  completa   dell'interessato   alle   autorita'
competenti di cui all'articolo 5. 
  3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo
ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.