Art. 29. 
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista II
                          dell'Allegato IV 
  1. In caso di attivita' di cui  alla  Lista  II  dell'allegato  IV,
l'attivita'  in   questione   deve   essere   stata   precedentemente
esercitata: 
    a)  per  cinque  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o
dirigente d'azienda; oppure 
    b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente
d'azienda, se il beneficiario prova di aver in  precedenza  ricevuto,
per l'attivita' in questione,  una  formazione  di  almeno  tre  anni
sancita  da  un  certificato  riconosciuto  da  uno  Stato  membro  o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 
oppure 
    c) per  quattro  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o
dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver  in  precedenza
ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno  due
anni sancita da un certificato riconosciuto da  uno  Stato  membro  o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 
oppure 
    d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente
d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure 
    e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una  formazione  di  almeno  tre  anni  sancita   da   un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o  giudicata  del  tutto
valida da un competente organismo professionale; oppure 
    f) per sei anni consecutivi come lavoratore  subordinato,  se  il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una  formazione  di  almeno  due  anni  sancita   da   un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o  giudicata  del  tutto
valida da un competente organismo professionale. 
  2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del  comma  1,  l'attivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione
della  documentazione  completa   dell'interessato   alle   autorita'
competenti di cui all'articolo 5.