Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV 1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata: a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.