Art. 21.
  Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali

    1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,
  con  le  modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23
  dicembre  2005,  n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente
  derivanti   da   trasferimenti   statali  relativi  all'anno  2007,
  disponibili   nel  proprio  bilancio,  ad  esclusione  delle  somme
  destinate   a  spese  obbligatorie,  per  far  fronte  a  spese  di
  investimento  per  la  sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.
  Entro   il  30  aprile  2008,  l'ENAC  comunica  l'ammontare  delle
  rispettive  disponibilita' di cui al presente comma al Ministro dei
  trasporti,  che individua, con proprio decreto, gli investimenti da
  finanziare a valere sulle medesime risorse.