Art. 23.
Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203

  1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge
1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29  novembre  2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore
della  predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.