Art. 28. Obblighi rafforzati 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5. 2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito indicate: a) a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia gia' identificato in relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate; b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono: a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza cui e' soggetto; base, la sua reputazione e la qualita'; b) valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente e' soggetto; c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi; e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi. 5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono: a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti. 7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 24, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e' il seguente: «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.». Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo n. 153 del 1997, e' il seguente: «Art. 6. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana di soggetti operanti all'estero e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolai di prima categoria.».