Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d),
sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da
definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui
al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o
dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno
nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del
datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e'
altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua
in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno
essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del
totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro".
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo
n. 277 del 1991 e' il seguente:
«Art. 55 (Esercizio dell'attivita' di medico
competente). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che,
pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per
almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la
funzione di medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 e'
subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale
alla sanita' territorialmente competente, di apposita
domanda corredata dalla documentazione comprovante lo
svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno
quattro anni.
3. La domanda e' presentata entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'assessorato alla sanita' provvede entro novanta giorni
dalla data di ricezione della domanda stessa.».
- Il testo del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario.