Art. 39.
           Svolgimento dell'attivita' di medico competente

  1.  L'attivita'  di  medico competente e' svolta secondo i principi
della  medicina  del  lavoro  e  del  codice  etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
  2. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
    a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o
privata, convenzionata con l'imprenditore;
    b) libero professionista;
    c) dipendente del datore di lavoro.
  3.  Il  dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici
che  svolgono  attivita'  di  vigilanza,  non puo' prestare, ad alcun
titolo  e  in  alcuna  parte  del  territorio nazionale, attivita' di
medico competente.
  4.  Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni
necessarie  per  lo  svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l'autonomia.
  5.   Il   medico   competente   puo'  avvalersi,  per  accertamenti
diagnostici,  della  collaborazione  di  medici specialisti scelti in
accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
  6.  Nei  casi  di  aziende  con piu' unita' produttive, nei casi di
gruppi  d'imprese  nonche'  qualora  la  valutazione  dei  rischi  ne
evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo' nominare piu' medici
competenti   individuando   tra   essi  un  medico  con  funzioni  di
coordinamento.