Art. 41
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
    a)  nei  casi  previsti  dalla normativa vigente, dalle direttive
europee   nonche'   dalle   indicazioni   fornite  dalla  Commissione
consultiva di cui all'articolo 6;
    b)  qualora  il  lavoratore  ne  faccia richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
  2. La sorveglianza sanitaria comprende:
    a)  visita  medica  preventiva  intesa  a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di
valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneita'  alla mansione
specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla  relativa  normativa,  viene  stabilita, di norma, in una volta
l'anno.  Tale  periodicita'  puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal  medico  competente  in  funzione  della valutazione del rischio.
L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato, puo' disporre
contenuti  e  periodicita'  della  sorveglianza  sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
    c)  visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia
ritenuta  dal  medico  competente correlata ai rischi professionali o
alle  sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
    d)  visita  medica  in  occasione  del cambio della mansione onde
verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
    e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
  3.  Le  visite  mediche  di  cui  al  comma  2  non  possono essere
effettuate:
    a) in fase preassuntiva;
    b) per accertare stati di gravidanza;
    c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
  4.  Le  visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore
di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e biologici e indagini
diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite  di  cui  al  comma  2,  lettere  a),  b)  e  d) sono altresi'
finalizzate   alla   verifica  di  assenza  di  condizioni  di  alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
  5.  Gli  esiti  della  visita  medica  devono  essere allegati alla
cartella  sanitaria  e  di  rischio  di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera  c),  secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e
predisposta  su  formato  cartaceo  o  informatizzato, secondo quanto
previsto dall'articolo 53.
  6.  Il  medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche  di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
    a) idoneita';
    b)  idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni
o limitazioni;
    c) inidoneita' temporanea;
    d) inidoneita' permanente.
  7.  Nel  caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validita'.
  8.  Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
  9.  Avverso  i  giudizi  del  medico competente e' ammesso ricorso,
entro   trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del  giudizio
medesimo,  all'organo  di  vigilanza  territorialmente competente che
dispone,  dopo  eventuali  ulteriori  accertamenti,  la  conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.