Art. 42.
Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si
applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 42:
- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 2103 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto
al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da
una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto
contrario e' nullo.».
- Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 e' il seguente:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). (Art. 56 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 15 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito
della classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto
dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e'
nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se
ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazioni della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in
nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.».