Art. 18
         Reclutamento del personale delle societa' pubbliche

  1.  A  decorrere  dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto-legge, le
societa'   che   gestiscono   servizi   pubblici   locali   a  totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita'  per  il  reclutamento  del personale e per il conferimento
degli  incarichi  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2.  Le  altre  societa'  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il  reclutamento  del personale e per il conferimento degli incarichi
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle societa' quotate su mercati regolamentati.