Art. 20 
                Disposizioni in materia contributiva 
 
  1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio  1943,
n. 138, si interpreta nel senso che i  datori  di  lavoro  che  hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo,  anche  di  diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dall'erogazione
della predetta  indennita',  non  sono  tenuti  al  versamento  della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite  alla
gestione e conservano la loro  efficacia  le  contribuzioni  comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello  Stato,  degli
enti pubblici e degli enti locali privatizzate  e  a  capitale  misto
sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: 
    a) la contribuzione per maternita'; 
    b) la contribuzione per malattia per gli operai. 
  3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  il  comma  2,  lettera  a)
dell'articolo 16  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  e'  cosi'
sostituito: "Al versamento di un contributo nella misura dello  0,30%
delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo". 
  4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2,  del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 
  5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica  del
26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo  40,
n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e". 
  6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di  cui  al  comma  4  si
applica con effetto dal primo  periodo  di  paga  decorrente  dal  1°
gennaio 2009. 
  7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  nei  procedimenti  relativi  a  controversie  in  materia  di
previdenza e assistenza  sociale,  a  fronte  di  una  pluralita'  di
domande che frazionino un  credito  relativo  al  medesimo  rapporto,
comprensivo  delle  somme   eventualmente   dovute   per   interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio,  la  riunificazione  e'
disposta d'ufficio dal  giudice  ai  sensi  dell'articolo  151  delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 
  8.  In  mancanza  della  riunificazione  di   cui   al   comma   7,
l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal  convenuto
in ogni  stato  e  grado  del  procedimento,  ivi  compresa  la  fase
esecutiva. 
  9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutivita'  dei  decreti  e  fissa
alle parti un termine perentorio per la riunificazione. 
  10. A decorrere dal 1°  gennaio  2009,  l'assegno  sociale  di  cui
all'articolo 3, comma 6, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano  soggiornato
legalmente,  in  via  continuativa,  per  almeno  cinque   anni   nel
territorio nazionale. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo  comma  dell'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.
639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le  seguenti  parole:
"e provinciali". 
  12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge  l'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   mette   a
disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per  le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di  stato  civile
da  effettuarsi  obbligatoriamente  entro  due  giorni   dalla   data
dell'evento. 
  13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui  al  comma  12  il
responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde  a
titolo di danno erariale. 
  14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma  19,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.