Art. 22 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.". 2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)". 3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto". 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.