Art. 22
                    Modifiche alla disciplina dei
              contratti occasionali di tipo accessorio

  1.  L'articolo  70,  comma  1, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  e'  sostituito  dal seguente: "1. Per prestazioni di
lavoro   accessorio  si  intendono  attivita'  lavorative  di  natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio,  pulizia  e  manutenzione  di edifici, strade, parchi e
monumenti;   c)   dell'insegnamento   privato  supplementare;  d)  di
manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di lavori di
emergenza  o  di  solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e  grado;  f)  di  attivita'  agricole  di  carattere  stagionale; g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente  al  commercio,  al  turismo  e  ai  servizi;  h) della
consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana
e periodica.".
  2.  All'articolo  72  comma  4-bis  le parole "lettera e-bis)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettera g)".
  3.  L'articolo  72,  comma  5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per  il  versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture   assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del  decreto
ministeriale   i   concessionari   del   servizio   sono  individuati
nell'I.N.P.S.  e  nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.