Art. 23
      Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

  1.  All'articolo  49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei"
sono sostituite con "superiore a sei anni" .
  2.  All'articolo  49  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276  e'  aggiunto  il  seguente  comma: "5-ter. In caso di formazione
esclusivamente  aziendale  non  opera quanto previsto dal comma 5. In
questa     ipotesi    i    profili    formativi    dell'apprendistato
professionalizzante   sono   rimessi   integralmente   ai   contratti
collettivi  di  lavoro  stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e  gli  enti  bilaterali
definiscono  la  nozione  di  formazione aziendale e determinano, per
ciascun  profilo  formativo,  la  durata e le modalita' di erogazione
della  formazione,  le  modalita'  di  riconoscimento della qualifica
professionale  ai  fini  contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo".
  3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276 dopo le parole "alta formazione" aggiungere le parole:
",compresi i dottorati di ricerca".
  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le  parole  "e  le altre istituzioni formative"
aggiungere  le  seguenti  parole:  "In  assenza  di  regolamentazioni
regionali  l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita'  e  le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per  quanto  compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma
4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53".
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati:
    a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
    b)  l'articolo  21  e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.