Art. 18.
           Diagnosi energetiche e campagne di informazione
  1.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  l'Agenzia definisce le modalita' con cui assicura
la  disponibilita'  di  sistemi  di diagnosi energetica efficaci e di
alta   qualita'   destinati   a   individuare   eventuali  misure  di
miglioramento    dell'efficienza   energetica   applicate   in   modo
indipendente   a  tutti  i  consumatori  finali,  prevedendo  accordi
volontari con associazioni di soggetti interessati.
  2.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1, l'Agenzia
predispone  per  i  segmenti  del mercato aventi costi di transazione
piu'   elevati  e  strutture  non  complesse  altre  misure  quali  i
questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati
per  posta,  garantendo  comunque  la  disponibilita'  delle diagnosi
energetiche   per  i  segmenti  di  mercato  in  cui  esse  non  sono
commercializzate.
  3.  La  certificazione  energetica di cui al decreto legislativo 19
agosto  2005,  n.  192,  e  successive  modificazioni,  si  considera
equivalente  ad  una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di
cui ai commi 1 e 2.
  4.  Con  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 7 sono stabilite le
modalita'   con   cui  le  imprese  di  distribuzione  concorrono  al
raggiungimento  dell'obiettivo  di  garantire  la  disponibilita'  di
diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
  5.  Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di informazione
di  cui  dall'articolo  4,  comma  4, lettera e), l'Agenzia si avvale
delle  risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162,
della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, assegnate con le modalita'
previste dal medesimo comma.
  6.  Ai  fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 192, e successive modificazioni, in
materia  di  diagnosi  energetiche  e certificazione energetica degli
edifici,  nelle  more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo
4,  comma  1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e
fino  alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica
l'allegato   III   al   presente   decreto   legislativo.   Ai  sensi
dell'articolo  17  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le
disposizioni  di  cui  all'allegato III si applicano per le regioni e
province  autonome  che  non  abbiano  ancora  provveduto ad adottare
propri  provvedimenti  in  applicazione  della direttiva 2002/91/CE e
comunque   sino   alla   data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
provvedimenti  nazionali  o  regionali.  Le  regioni  e  le  province
autonome  che  abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE  adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale
ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato
III.
 
          Note all'art. 18:
              - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si
          vedano le note alle premesse.
              -   Il   testo  dell'art.  2,  comma 162,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, cosi' recita:
              «162.   Al   fine   di   incentivare   il  risparmio  e
          l'efficienza  energetica e' istituto, a decorrere dall'anno
          2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza
          energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo
          e'  finalizzato  al  finanziamento  di campagne informative
          sulle  misure  che  consentono  la  riduzione  dei  consumi
          energetici  per  migliorare  l'efficienza  energetica,  con
          particolare  riguardo  all'avvio  di  una  campagna  per la
          progressiva   e   totale  sostituzione  delle  lampadine  a
          incandescenza  con  quelle  a basso consumo, per l'avvio di
          misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica
          illuminazione  e  per  sensibilizzare gli utenti a spegnere
          gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non
          sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata
          la  commercializzazione  di  elettrodomestici  appartenenti
          alle  classi  energetiche inferiori rispetto alla classe A,
          nonche'  di  motori  elettrici  appartenenti  alla classe 3
          anche  all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio e del mare e con il Ministro
          dello  sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  i  principi e i criteri a cui si devono informare
          le campagne informative di cui al presente comma.».
              -   Il  testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita:
              «Art.  17  (Clausola  di cedevolezza). - In relazione a
          quanto   disposto   dall'art.   117,  quinto  comma,  della
          Costituzione,  e  fatto salvo quanto previsto dall'art. 16,
          comma 3,  della  legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
          afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e
          province  autonome,  le  norme  del  presente decreto e dei
          decreti   ministeriali   applicativi   nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  si  applicano  per  le regioni e
          province  autonome  che  non  abbiano  ancora provveduto al
          recepimento  della  direttiva  2002/91/CE fino alla data di
          entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
          ciascuna  regione  e  provincia  autonoma.  Nel  dettare la
          normativa  di  attuazione le regioni e le province autonome
          sono    tenute    al   rispetto   dei   vincoli   derivanti
          dall'ordinamento  comunitario  e  dei principi fondamentali
          desumibili  dal  presente  decreto e dalla stessa direttiva
          2002/91/CE.».
              -  La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          4 gennaio 2003, n. L 1.