Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalita' con cui assicura la disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualita' destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati. 2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione piu' elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate. 3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2. 4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti finali. 5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalita' previste dal medesimo comma. 6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' recita: «162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.». - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita: «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.». - La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.