Art. 13.


           Emanazione del regolamento in materia di cause
                      di servizio e indennizzi


  1.  Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31
marzo 2009.
  2.  Il  regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro
il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta   legge  n.  244  del  2007,  termini  e  modalita'  per  il
riconoscimento  della  causa  di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
  3.  Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2,
comma  78,  della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31
dicembre  2008,  sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.