Art. 14
        Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa

  1.  All'articolo  60-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1997,  n.  490,  le  parole:  "fino  all'anno  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015".
  2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  3,  le  parole:  "fino  al  2009" sono sostituite dalle
   seguenti: "fino all'anno 2015";
b) al  comma  4-bis,  le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite
   dalle seguenti: "fino all'anno 2015";
c) al  comma  5-bis,  le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite
   dalle seguenti: "fino all'anno 2015".
  3.  Dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  8  non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  298,  le parole: "al 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"al 2009".
  5.  Al  comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: "31 dicembre 2009", sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2011".
  6.  L'Agenzia  industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino
al  31  dicembre  2011  i  contratti  di  lavoro  stipulati  ai sensi
dell'articolo   13,   comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
  7.  Per  le  strutture  periferiche  del  Ministero  della  difesa,
l'applicazione  dell'articolo  3,  comma  83, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
  8.  Il  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto   legislativo   30   aprile   1997,   n.  165,  e  successive
modificazioni, e' prorogato di 2 anni.