Art. 14 Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa 1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015". 2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "fino al 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015"; b) al comma 4-bis, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015"; c) al comma 5-bis, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015". 3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "al 2009". 5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011". 6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424. 7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009. 8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.