Art. 15.


           Proroga di termini in materia di accantonamenti


  1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo  1,  comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  sono  mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.  Le  somme  conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo
22,  comma  13,  della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate
nell'anno  2008,  sono ulteriormente conservate nel conto residui per
essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.