Art. 19. 
 
 
Condizioni per l'esercizio  di  attivita'  finanziaria  da  parte  di
                           soggetti esteri 
 
 
  1. L'esercizio nei confronti del pubblico di attivita'  finanziaria
con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica  da  parte
di  intermediari  finanziari   comunitari   ed   extracomunitari   e'
subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.